Regolamento›Capo VII
Art. 55
In vigore dal 1 nov 1933
I provvedimenti in applicazione dei precedenti articoli sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.
Qualora, peraltro, si tratti di istigatori che abbiano svolta l'opera di istigazione senza interrompere il servizio, l'accertamento del fatto è demandato al Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-55