RegolamentoCapo VI

Art. 52

In vigore dal 1 nov 1933
Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, è redatto giornalmente il verbale, che è sottoscritto dai commissari e dal segretario. La Commissione, ultimati i propri lavori, trasmette la graduatoria dei candidati che hanno superato gli esami con le rispettive votazioni, accompagnata da una relazione sulle operazioni compiute e dagli atti, al presidente della Corte. Questi, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, approva con suo decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio, a seconda dei casi indicati nei precedenti , la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, con la classificazione ottenuta. Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi come sopra.
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