Regolamento›Capo VII
Art. 54
In vigore dal 1 nov 1933
Sono dichiarati dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale, i magistrati o gli impiegati che volontariamente abbandonino l'ufficio o prestino l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, nonché i loro istigatori.
Tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico di stipendio, o proporre la revoca dall'impiego.
In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, i magistrati o gl'impiegati di cui sopra, sono sospesi dallo stipendio per la durata dell'infrazione ai loro doveri di ufficio, mediante decreto presidenziale e previo accertamento dell'infrazione stessa da parte del capo dell'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-54