RegolamentoCapo VI

Art. 49

In vigore dal 1 nov 1933
Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno lo pone entro una busta unitamente ad altra di minore formato debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio con il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Al termine di ciascuna prova tutte le buste vengono raccolte in pieghi che, suggellati in presenza del presidente, sono firmati da lui, da uno almeno degli altri membri della Commissione e dal segretario. l pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti per ciascuna materia. Le buste contenenti i nomi dei candidati debbono essere aperte dopo che tutti i temi siano stati esaminati e giudicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-49

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