RegolamentoCapo VI

Art. 45

In vigore dal 17 gen 1962
La Commissione esaminatrice è nominata, per ogni concorso, con decreto del presidente ed è composta: a) per gli esami di ammissione nella carriera di concetto: di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede, di due consiglieri della Corte stessa, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche...; b) per gli esami di ammissione e per quelli di merito distinto e di idoneità nella carriera di revisione: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di due primi referendari o referendari della Corte stessa, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 6° e di un professore di matematica o ragioneria d'istituto medio di 2° grado; c) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera d'ordine: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di >un primo referendario e di un referendario della Corte stessa. Un impiegato designato dal presidente della Corte ha le funzioni di segretario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-45

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