Regolamento›Capo V
Art. 40
In vigore dal 1 nov 1933
Il Consiglio di amministrazione, dopo aver esaminati gli atti personali e vagliate le note di qualifica dei candidati, procede agli scrutini per le promozioni nel modo seguente:
1° nelle promozioni per merito comparativo designa i maggiormente meritevoli della promozione, nel numero dei posti da conferire, fra coloro che posseggano i requisiti prescritti e ne stabilisce quindi l'ordine di merito.
I candidati debbono aver conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di ottimo o distinto.
Quando, peraltro, rimangano posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono essere prescelti anche coloro che abbiano ottenuto una, e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del detto quinquennio;
2° nelle promozioni per merito assoluto designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che, almeno nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito qualifiche di ottimo o distinto, oppure, in uno dei primi due anni di detto quinquennio, la qualifica di buono;
3° nelle promozioni per anzianità, congiunta al merito designa i meritevoli, seguendo l'ordine di anzianità nel grado, fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e abbiano conseguito, almeno nell'ultimo quinquennio, qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del detto quinquennio, la qualifica di buono;
4° nelle promozioni da farsi in base a graduatoria di merito designa gli impiegati da iscriversi in questa, scegliendoli fra coloro che abbiano compiuto il prescritto numero di anni di servizio effettivo e che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato qualifiche di ottimo o distinto, oppure, nei primi due anni del quinquennio stesso, la qualifica di buono.
Nella graduatoria di merito sono iscritti tutti gli impiegati ritenuti promovibili al grado superiore, ancorchè il loro numero sia maggiore di quello dei posti disponibili.
Gli iscritti nella graduatoria che non consegnano la promozione per mancanza di posti disponibili saranno promossi in base alla graduatoria stessa quando si verifichino nuove vacanze, purchè abbiano riportato, posteriormente alla iscrizione nella graduatoria, qualifiche non inferiori a quelle richieste per la iscrizione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-40