Regolamento›Capo IV
Art. 38
In vigore dal 1 nov 1933
Il magistrato e l'impiegato sottoposti a procedimento disciplinare possono con ordinanza presidenziale, sentito il Consiglio di amministrazione, essere esclusi dall'esame o dallo scrutinio per la promozione di grado che abbia luogo durante il procedimento.
Qualora, invece, essi vi siano stati ammessi o siano sottoposti a procedimento disciplinare dopo l'esame o lo scrutinio, il conferimento della relativa promozione è sospeso sino all'esito del procedimento, agli effetti di cui all'articolo precedente.
Il referendario e il vice referendario di 1ª classe, che siano puniti col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-38