Regolamento›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 1 nov 1933
Agli effetti della valutazione del tempo per la progressione nella carriera, è considerato servizio effettivo nel grado quello prestato dal funzionario anche presso altra pubblica Amministrazione alla quale, successivamente al conseguimento del grado, sia stato temporaneamente destinato.
Sono dedotti dal servizio stesso i periodi in cui il funzionario si trovi in posizione che, a norma delle disposizioni vigenti, dia luogo a perdita di anzianità nel grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-36