RegolamentoCapo IV

Art. 32

In vigore dal 1 nov 1933
La promozione: a) a revisore capo è conferita per merito comparativo ai revisori principali che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio; b) a revisore principale è conferita ai primi revisori in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto, tenendo presente le norme contenute negli ultimi due commi del precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-32

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