RegolamentoCapo III

Art. 28

In vigore dal 1 nov 1933
Qualora, per uno o più anni, non siano state redatte le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici, presso cui l'impiegato ha prestato servizio, e del Segretariato generale.
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