Regolamento›Capo III
Art. 28
33 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Qualora, per uno o più anni, non siano state redatte le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita per gli anni stessi dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici, presso cui l'impiegato ha prestato servizio, e del Segretariato generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-28