Regolamento›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 1 nov 1933
Le promozioni a primo referendario e a referendario sono conferite per merito comparativo: le prime ai referendari e le seconde ai vice referendari di 1ª classe. Nell'uno e nell'altro caso possono essere scrutinati per la promozione soltanto coloro che abbiano tre anni di effettivo servizio nel loro grado.
La designazione al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, dei magistrati da nominare vice procuratori generali è fatta dal presidente fra i magistrati del grado 5° e 6°, purchè questi ultimi abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel loro grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-30