Regolamento›Capo IV
Art. 32
44 / 108In vigore dal 1 nov 1933
La promozione:
a) a revisore capo è conferita per merito comparativo ai revisori principali che, nel loro grado, abbiano prestato almeno tre anni di effettivo servizio;
b) a revisore principale è conferita ai primi revisori in ragione di un terzo dei posti per merito comparativo e di due terzi per merito assoluto, tenendo presente le norme contenute negli ultimi due commi del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-32