RegolamentoCapo VI

Art. 48

In vigore dal 1 nov 1933
Per lo svolgimento di ogni tema scritto sono assegnate otto ore, decorse le quali i candidati debbono consegnare i loro lavori alla Commissione, anche se non compiuti. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i membri della Commissione esaminatrice. Non è permesso neppure tenere appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie, nè carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta munita del timbro di ufficio o della firma di un membro della Commissione esaminatrice. I concorrenti possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella Raccolta Ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni, che la Commissione esaminatrice stabilisse, con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame. La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri, o uno di essi ed il segretario, devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-48

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