RegolamentoParte II

Art. 71

In vigore dal 1 nov 1933
Chiusa la discussione orale e ritiratisi il segretario generale e l'interessato, la Commissione procede alle proprie risoluzioni. Qualora siano fatte più proposte, il presidente mette in votazione la meno favorevole e successivamente le altre, se la precedente non abbia riportato la maggioranza dei voti. Ogni votazione avviene in ordine inverso del grado e dell'anzianità dei componenti la Commissione. La Commissione, ove ritenga che il magistrato o l'impiegato sia passibile di una punizione inferiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, può proporre che sia inflitta la riduzione dello stipendio o la censura. Del procedimento svolto dalla Commissione di disciplina e della sua proposta motivata, è redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'originale di detto verbale con gli atti del procedimento è trasmesso al segretario generale per gli ulteriori provvedimenti; copia del verbale stesso è allegata al fascicolo personale del magistrato o dell'impiegato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-71

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