Regolamento›Capo III
Art. 90
41 / 108In vigore dal 1 nov 1933
Per lievi mancanze in servizio, il personale a contratto può essere ammonito per iscritto o punito con la riduzione degli assegni in misura non superiore al quinto e per la durata massima di due mesi. L'ammonizione e la punizione sono inflitte dal presidente.
Per le mancanze più gravi, per difetto di rettitudine o per cattiva condotta morale o politica, il personale stesso è, invece, licenziato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-90