Testo unicoCapo III

Art. 326

Art. 6, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - Art 31, R. decreto-legge 25, settembre 1924, n. 1585 - Art. 21, comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.

In vigore dal 22 dic 1933
(, decreto 31 dicembre 1923, n, 2909 - , R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - , comma ultimo, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). Salve le norme particolari per le professioni di avvocato, procuratore e notaro, le lauree e i diplomi conferiti sino a tutto il 31 dicembre 1924 abilitano all'esercizio professionale. Le lauree e i diplomi, conseguiti fino al 31 dicembre 1925, da coloro che precedentemente all'11 ottobre 1923, data di pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, furono regolarmente iscritti a tutti gli anni di corso stabiliti dagli ordinamenti universitari per il conferimento delle lauree o diplomi cui aspiravano, hanno, agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale, lo stesso valore delle lauree e dei diplomi conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Le lauree in scienze economiche e commerciali, in scienze economico-marittime e in scienze economiche, politiche e sociali conferite sino a tutto l'anno accademico 1930-31 abilitano all'esercizio professionale, previo il biennio di pratica di cui all' del R. decreto 28 marzo 1929, n. 588.
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