Testo unicoCapo III

Art. 330

Art. 1, R. decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964 - Art 46, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 Articoli 1 e 2, Legge 26 maggio 1932, n. 622.

In vigore dal 22 dic 1933
A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dal R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno conseguito il diploma d'ingegnere, compete la qualifica di « dottore in ingegneria ». A tutti coloro i quali, anteriormente all'entrata in vigore dell'ordinamento stesso, hanno conseguito presso le Regie Scuole d'applicazione per gli ingegneri o presso la R. Scuola d'architettura di Roma il diploma di architetto compete la qualifica di « dottore in architettura ». Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli ingegneri ed agli architetti contemplati dall' del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, approvato con R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma della Scuola speciale di chimica industriale, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Regia Università di Pavia con decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1725, compete la qualifica di « dottore in chimica industriale ». A tutti coloro i quali hanno conseguito il diploma di perito forestale presso il cessato Istituto forestale di Vallombrosa compete la qualifica di « dottore in scienze forestali ».
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