Testo unico›Capo III
Art. 331
Articoli 1 e 2, legge 21 marzo 1926, n. 459.
In vigore dal 22 dic 1933
I rettori delle Università e i direttori e rettori degli Istituti superiori, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti militari caduti in guerra e agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.
Il modulo relativo sarà fornito alle Università e agli Istituti superiori dal Ministero dell'educazione nazionale.
Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-331