Testo unico›Capo III
Art. 327
Art. 8, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960),
In vigore dal 22 dic 1933
Le disposizioni contenute nel Titolo I, sezione III, capo II, § 3, non si applicano a coloro che abbiano conseguito la laurea in ingegneria entro termini di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-327