Testo unicoCapo III

Art. 325

Art. 85, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, il. 612.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812). Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negl'Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al n. 1° dell' del presente T. U.
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