Testo unicoCapo III

Art. 321

Art. 12, legge 8 giugno 1933, n. 629.

In vigore dal 27 gen 1938
Nella prima applicazione delle norme derivanti dalla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ai posti vacanti nei ruoli del personale di segreteria delle Regie università e dei Regi istituti superiori potrà provvedersi mediante concorsi per esami riservati esclusivamente a coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del, Regno, abbiano esercitato a qualsiasi titolo le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno un triennio. A tali effetti non costituirà interruzione del triennio il servizio militare prestato nelle condizioni di cui agli del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935-XIV. Per l'ammissione ai suddetti concorsi per i posti di carriera amministrativa e di ragioneria sarà necessario possedere il prescritto titolo di studio.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 25 febbraio 1937, n. 439, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2317, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Il presente decreto va in vigore dall'anno accademico 1936-37, salvo quanto e' stabilito per l'art. 3."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-321

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