Testo unico›Capo III
Art. 317
Art. 5, R. decreto 2 giugno 1932, n. 690.
In vigore dal 22 dic 1933
Il personale delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore assegnato ai posti che esistevano nei ruoli organici il 27 giugno 1932, data di pubblicazione del R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, e che per effetto del decreto stesso sono stati soppressi, è considerato in soprannumero nel grado occupato alla data suddetta fino al riassorbimento per successive vacanze.
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