Testo unicoCapo III

Art. 312

Art. 28, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1170.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). A coloro i quali abbiano conseguito la libera docenza presso gli Istituti superiori agrari o di medicina veterinaria, anteriormente al 29 gennaio 1925, è applicabile la disposizione di cui al penultimo comma dell' del presente T. U. Il quinquennio, dopo il quale potrà essere definitivamente confermata l'abilitazione, decorre dal 28 agosto 1930, data di pubblicazione del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
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