Testo unico›Capo III
Art. 313
Art. 156, commi 11 a 30, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 26, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 63, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1601 - Articoli 26 e 81, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 1 lug 1948
(, commi 1° a 3°, decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - , R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - , R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1604 - , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
Il personale vario, assistente, tecnico e subalterno, mantenuto in servizio presso le Università e gli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ai sensi dell' dello stesso decreto, ivi compreso quello già in servizio presso il R. Istituto di studi superiori di Firenze e presso i Regi Istituti clinici di Milano, mantenuto, rispettivamente, presso la R. Università di Firenze e presso la R. Università di Milano, a sensi dell' del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604, resta governato dalle disposizioni del R. decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.
Gli emolumenti spettanti al personale di cui al comma precedente continueranno ad essere corrisposti direttamente dallo Stato, a carico del quale rimarrà l'onere del relativo trattamento di quiescenza. Le Università e gli Istituti verseranno annualmente allo Stato, per ciascuna persona, la somma corrispondente all'ammontare medio degli emolumenti spettanti alla categoria cui appartiene, determinato globalmente come appresso:
per ciascun aiuto........ L. 11.000
per ciascun assistente...... » 10.000
per ciascun tecnico....... » 9.500
per ciascun subalterno..... » 8.000
Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, mantenuto in servizio in uno speciale ruolo transitorio, a sensi dell' del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, conserva il trattamento economico a carico dello Stato, al quale viene rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.
Riguardo al personale assistente contemplato dal presente articolo si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell' del presente T. U. Le disposizioni dell', relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Regi Istituti medi d'istruzione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi i ruoli transitori di cui all'art. 313 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-313