Testo unico›Capo III
Art. 307
Art. 44, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.
In vigore dal 22 dic 1933
La Cassa pensioni, già costituita nella R. Scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa, a termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della legge 20 marzo 1913, n. 268, in quanto esso non abbia dichiarato di optare per la pensione di Stato.
Il fondo pensioni, già costituito nella Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella di Trieste a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per lo stesso fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale già in pensione e quello in carica alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, in quanto quest'ultimo non dichiari di optare per la pensione di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-307