Testo unicoCapo III

Art. 306

Art. 4, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744.

In vigore dal 22 dic 1933
È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con altri uffici siano annessi all'insegnamento per effetto di regolari convenzioni già stipulate all'atto della pubblicazione del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e cioè alla data 11 ottobre 1923.
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