Testo unicoCapo III

Art. 305

Art. 77, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 2 dic 1934
Sino a tutto l'anno accademico 1932-33, potrà, con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri, disporsi, in deroga alle norme vigenti, il trasferimento o il comando anche per insegnamento diverso dal proprio ed eventualmente non previsto dallo statuto universitario ad altro Istituto della stessa o di diversa sede di quei professori di ruolo delle Regie Università, dei Regi Istituti superiori e dei Regi Istituti superiori di magistero, la cui permanenza nell'Istituto al quale appartengono si ravvisi comunque incompatibile. Contro il provvedimento non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 16 ottobre 1934, n. 1816, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1935, n. 631, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La disposizione di cui all'art. 305 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e' prorogata sino a tutto l'anno accademico 1935-36".

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