Testo unicoCapo III

Art. 302

Legge 23 giugno 1927, n. 1135 - Art. 78, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Il trattamento di cui agli ultimi due commi dell' del presente T. U. è fatto anche ai professori, in servizio al 12 luglio 1927, data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1135, i quali avessero insegnato, a titolo pubblico e con effetti legali, quali professori presso Università estere e che avessero cessato da tale ufficio per ragioni determinate dalla guerra 1915-1918. Le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell' sovra citato sono altresì applicabili ai professori i cui servizi in Università estere erano computabili in base al R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.
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