Testo unico›Capo III
Art. 297
In vigore dal 22 dic 1933
Salve le disposizioni degli del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell' del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-297