Testo unico›Capo III
Art. 296
Art. 72, R. decreto-legge 28 agosto 193], n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).
Sino a tutto l'anno accademico 1935-36 non è consentita l'istituzione di Università o Istituti superiori di qualsiasi tipo, di Facoltà o Scuole, di Istituti superiori di magistero Regi o pareggiati.
Tuttavia negli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diplomi di laurea di architetto, può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-296