Testo unico›§ 2
Art. 294
Art. 2, R. decreto 4 novembre 1926, n. 2042 - Art. 2, R. decreto 12 gennaio 1928, n. 116.
In vigore dal 22 dic 1933
Salvi i trasferimenti di oneri derivanti dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, restano fermi glì obblighi imposti agli Enti dai Regi decreti 4 novembre 1926, n. 2042, e 12 gennaio 1928, n. 116, per il mantenimento, rispettivamente, del R. Istituto superiore di medicina veterinaria di Messina e del R. istituto superiore di medicina veterinaria di Sassari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-294