Testo unico›§ 2
Art. 290
Art. 8, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 1, comma 3°, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2289.
In vigore dal 22 dic 1933
Presso la Facoltà di lettere e filosofia della R. Università di Roma è istituito l'insegnamento di storia e letteratura ungherese.
Al detto insegnamento si provvede con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze; e può all'uopo derogarsi alle vigenti disposizioni.
Presso la predetta Facoltà è istituito, altresì, un lettorato di lingua svedese. La retribuzione per il relativo incarico, in ragione di L. 8000 annue, è a carico del bilancio dello Stato, ed è ridotta del 12 per cento, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-290