Testo unico›§ 2
Art. 285
Art. 8, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.
In vigore dal 22 dic 1933
Gli aiuti e assistenti universitari, nominati posteriormente al 1° dicembre 1924, a norma dell', qualora senza interruzione entrino a far parte del ruolo dei professori delle Università o degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, e qualora il servizio da essi prestato quali aiuti o assistenti non dia diritto al trattamento di quiescenza, potranno ottenere, agli effetti della pensione, il riconoscimento di non più di cinque anni di detto servizio.
Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui al secondo comma dell' e dell'ultimo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-285