Testo unico›§ 2
Art. 286
Art. 117, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 2, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 30, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.
In vigore dal 11 mar 1980
Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1 gennaio 1981, è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del Ministro della, pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 marzo 1948, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' elevata a lire 15.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, la somma di lire 2.000.000 autorizzata dal primo comma dell'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico e per contribuire, anche in concorso con enti e privati, al miglior assetto scientifico e didattico delle universita' e istituti superiori e dei rispettivi istituti scientifici".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-286