Testo unico§ 2

Art. 282

Art. 5, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

In vigore dal 22 dic 1933
Quando alcuno dei servizi prestati alla dipendenza delle Università è Istituti, di cui ai precedenti , produca il conseguimento effettivo di un trattamento di quiescenza in forma assicurativa, tale servizio potrà, su domanda degli interessati, essere riconosciuto dallo Stato agli effetti della pensione, purchè gl'interessati versino allo Stato la somma cui essi abbiano diritto per effetto di tale trattamento di quiescenza. Il servizio così riconosciuto sarà considerato come servizio pensionabile a carico dello Stato agli effetti dei precedenti . La somma degli stipendi per detto servizio, agli effetti del riparto della pensione, sarà calcolata moltiplicando per 15 il premio di assicurazione versato all'Erario.
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