Testo unico§ 2

Art. 278

Art. 1, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.

In vigore dal 22 dic 1933
L' del T. U. sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è applicabile ai professori di ruolo delle Università e Istituti superiori di cui alla tabella B, aventi diritto a trattamento di pensione a carico del bilancio dello Stato, a condizione che gli interessati, ove intendano conseguire il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi, rimborsino allo Stato le rate di pensione eventualmente percepite per i servizi anteriori. In caso contrario essi non avranno diritto alla valutazione dei servizi relativi alla già conseguita pensione, ma conserveranno diritto alla medesima, quand'anche, in base ai servizi successivi, maturi in loro favore una nuova pensione. Resta fermo il disposto dell' del T. U. citato per il caso che il servizio anteriore abbia dato luogo a semplice indennità.
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