Testo unicoTitolo IVCapo I

Art. 275

Art. 115, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 13, R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744 - Art. 58, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Nessuno può essere assunto ad ufficio di qualsiasi natura presso Università e Istituti superiori o conseguire l'abilitazione alla libera docenza: a) se non sia cittadino italiano o italiano non regnicolo, salvo il disposto dell' e dell'ultimo comma del presente articolo; b) se non sia iscritto al Partito Nazionale Fascista; c) se non abbia tenuto sempre regolare condotta. Restano altresì ferme le disposizioni del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592, concernenti il divieto di assumere e mantenere in servizio non di ruolo personale pensionato. A chi non sia cittadino italiano può essere affidato l'insegnamento di una determinata materia, quando la istituzione dell'insegnamento stesso sia stata dal Governo ritenuta necessaria per accordi scritti o verbali determinati da ragioni di carattere internazionale. I professori di ruolo, nominati in virtù di tale disposizione, partecipano alle adunanze del Consigli di Facoltà o Scuola, limitatamente agli oggetti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento didattico.
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