Testo unico›Titolo IV›Capo I
Art. 272
Art. 1, comma ultimo, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 3, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, comma ultimo, e art. 42 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.
In vigore dal 22 dic 1933
Il Ministro per l'educazione nazionale e quello per le finanze possono in qualsiasi tempo disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-272