Testo unico›§ 2
Art. 279
Art. 2, R. decreto 25 novembre 1920, n. 2404.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404).
Fermo il disposto dell'articolo precedente, il personale di qualunque categoria, che presti successivamente servizi pensionabili a carico dello Stato e servizi pensionabili a carico delle Università e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, delle Università e degli Istituti superiori liberi, di cui al n. 2 dell' del presente T. U., degli Istituti superiori di magistero pareggiati o degli Enti che li mantengono, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.
Si applicheranno all'uopo le disposizioni di cui all' del T.
U. delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-279