Testo unico›§ 2
Art. 280
Art. 3, R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.
In vigore dal 22 dic 1933
Il personale di qualunque categoria il quale presti successivamente servizio pensionabile a carico delle Università e Istituti di cui al precedente articolo, e non abbia servizio pensionabile a carico dello Stato, potrà conseguire, quando cessi dal servizio, la pensione per la totalità del servizio prestato.
La liquidazione della pensione sarà fatta in base alle disposizioni sulle pensioni per gli impiegati civili dello Stato, e il relativo onere sarà ripartito fra gli Enti interessati in ragione degli stipendi totali che ciascun Ente avrà corrisposto.
Ciascun Ente sarà tenuto a corrispondere direttamente al pensionato la quota di pensione che graverà sull'Ente medesimo in base alla ripartizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-280