Testo unico§ 2

Art. 292

Art. 3, comma 2°, decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837.

In vigore dal 22 dic 1933
Il professore di ruolo, titolare dell'insegnamento di clinica delle malattie tropicali e subtropicali della R. Università di Roma, ha facoltà di dimorare ogni anno all'estero per il tempo necessario, in relazione alle esigenze del suo ufficio, e di tenere insegnamenti, incarichi ed uffici all'estero.
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