Testo unicoCapo III

Art. 301

Articoli 1 e 2, R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189.

In vigore dal 22 dic 1933
A decorrere dal 21 novembre 1925. tutti i professori di ruolo della R. Università di Perugia, i quali alla data anzidetta erano in servizio nella Università medesima, hanno la condizione giuridica ed il trattamento economico e di quiescenza previsti per i professori delle Università e degli Istituti superiori, di cui alla tabella B, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. Tuttavia non potranno essere trasferiti a cattedre di altre Università o Istituti superiori se non quando si trovino nelle condizioni di cui al comma secondo dell', oppure con le modalità di cui al comma terzo dello stesso articolo. Agli effetti del trattamento di quiescenza i servizi pensionabili prestati nella R. Università di Perugia, anteriormente al 21 novembre 1925, sono comulabili col servizio successivo nei modi e con le condizioni di cui agli articoli da 278 a 285, rimanendo a carico della Università suddetta la quota di onere per i servizi pensionabili, in essa prestati anteriormente al 21 novembre 1925. Le condizioni di cui ai commi precedenti sono fatte anche ai professori di ruolo già appartenenti alla Scuola di medicina veterinaria annessa all'Università di Perugia, assegnati, giusta la disposizione dell' del R. decreto 24 gennaio 1929, n. 189, al R. Istituto superiore di medicina veterinaria.
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