Testo unico›Capo III
Art. 303
Articoli 51 e 52, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n, 1604 - Art. 27, R. decreto-legge 27 ottobre 1926. n. 1933.
In vigore dal 22 dic 1933
I professori nominati nelle Università libere di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino anteriormente al 1° dicembre 1924, qualora da tale data o posteriormente ad essa siano stati o siano nominati professori di Università o di Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, annesse al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, hanno diritto alla stessa condizione che ad essi spetterebbe qualora avessero ottenuto o ottenessero il passaggio in seguito a trasferimento.
I professori di ruolo delle Università di cui al comma precedente nominati anteriormente al 1° dicembre 1924 presso le Università stesse non possono essere trasferiti ad Università o Istituti superiori di cui alle predette tabelle A e B se non siano stati compresi, anteriormente al 1° dicembre 1924, in graduatorie di concorsi a cattedre della stessa materia o di materia affine presso Regie Università o Regi Istituti superiori, o non siano compresi nelle graduatorie dei concorsi successivamente banditi.
I professori stabili delle libere Università di Camerino, Ferrara.
Urbino e della R. Università di Perugia in servizio al 24 novembre 1926, data di pubblicazione del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, purchè proposti dalle competenti Facoltà o Scuole col voto favorevole di due terzi almeno del numero dei professori di ruolo che vi appartengono e previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, potranno essere trasferiti ad altra Università o Istituto superiore Regio o libero per la stessa materia di cui sono titolari, anche se non siano compresi in graduatorie di concorsi a cattedre, a norma di quanto prescrive il comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-303