Art. 297
Testo unicoCapo III

Art. 297

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In vigore dal 22 dic 1933
Salve le disposizioni degli del T. U. per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, fino a che non siano state emanate ai sensi dell' del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, le convenzioni per il mantenimento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, restano fermi gli obblighi imposti agli Enti da atti di fondazione, convenzioni e disposizioni legislative.
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