Testo unico›Capo III
Art. 320
Art. 11, legge 8 giugno 1933, n. (129.
In vigore dal 22 dic 1933
(, legge 8 giugno 1933, n. 629).
I direttori e i capi di segreteria delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, qualora non ottengano à sensi dell' della legge 8 giugno 1933, n. 629, la nomina a direttori amministrativi, saranno mantenuti in servizio con la qualifica di segretari capi, conservando il trattamento economico inerente al grado attuale, purchè non superiore a quello iniziale previsto per il grado ottavo.
Ove trattisi di personale statale, saranno inoltre applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell' del presente T. U.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-320