Testo unico›Capo III
Art. 334
Art. 88, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 14, legge 8 giugno 1933, n. 629.
In vigore dal 22 dic 1933
Non oltre il 31 dicembre 1935 tutte le amministrazioni delle istituzioni, di cui all', dovranno inviare al Ministero dell'educazione nazionale copia dello statuto o delle tavole di fondazione, del regolamento di amministrazione, del bilancio dell'anno in corso e dell'inventario dei beni immobili e mobili, pertinenti a ciascuna istituzione. Le amministrazioni delle istituzioni, che manchino di statuto o di regolamento, dovranno presentarne uno schema nel termine indicato nel comma precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-334