Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 37
In vigore dal 19 apr 1933
I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e del catasto.
Non è dovuto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-37