Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 22

In vigore dal 23 mag 1999
Qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni. Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario. Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-22

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