Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 32
In vigore dal 19 apr 1933
Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.
Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.
Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.
Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.
I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.
Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.
Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell', n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.
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